Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
1. Il limite di cui all'articolo 10, comma 2, della legge n. 281 del 1970 è innalzato, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, a innalzato dal 20 al 30 per cento.
2. L'aumento percentuale di cui al comma 1 è vincolato all'emissione di obbligazioni finalizzate a sostenere investimenti infrastrutturali e interventi a favore degli enti locali territoriali per favorire la ripresa economica del Paese.