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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 42.02. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
42.02.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Modifica all'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è sostituito con il seguente:
   «Per lo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori possono avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti per le finalità connesse alla ricostruzione, nonché del personale di cui gli stessi si avvalgano mediante convenzione, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1-quinquies e articolo 50, comma 3, lettere b) e e) con oneri a carico degli stanziamenti previsti nei singoli appalti nella misura massima prevista dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero con oneri a proprio carico».