Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
1. All'articolo 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Salvo il caso di dolo o colpa grave da parte del datore di lavoro, i casi accertati di corona virus in occasione di lavoro sono equiparati all'infortunio sul lavoro ai soli fini del trattamento economico in favore del lavoratore».