Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai lavoratori delle imprese turistico-ricettive e delle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, assunti dopo il 23 febbraio 2020, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019.».