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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.49. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
41.49.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni transitorie in materia di integrazioni salariali e decontribuzione a sostegno della ripartenza economica)

  Dopo l'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, inserire i seguenti:

«Art. 22-bis.

  1. I lavoratori che usufruiscono dei trattamenti di integrazione salariale di cui ai precedenti articoli 19, 20, 21 e 22 possono essere impiegati dai propri datori di lavoro alla riapertura di unità produttive precedentemente sospese ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, continuando ad usufruire dell'indennità percepita a titolo di assegno ordinario o di cassa integrazione in deroga, per un periodo massimo di quattro settimane, con integrazione al 100 per cento a carico del datore di lavoro.

Art. 22-ter.

  1. Per il personale già in forza e/o di nuova assunzione che, presso punti vendita della distribuzione commerciale al dettaglio e/o presso i pubblici esercizi, venga destinato, in via esclusiva o prevalente, a compiti concernenti l'erogazione del servizio a domicilio, è riconosciuto un esonero contributivo del 100 per cento a partire, rispettivamente, dal momento della comunicazione delle nuove mansioni o dal momento dell'assunzione, fino al 31 dicembre 2021».