Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «nove settimane» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 settembre 2020»;
b) al comma 3 le parole: «3.293,2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4.793,2 milioni»;
2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.