Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «civilmente riconosciuti» inserire le seguenti: «e le società sportive professionistiche e dilettantistiche»;
b) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi professionisti con un reddito annuale lordo superiore ai 50.000 euro».