Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 19 e dal comma 3 dell'articolo 22, l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con causale «emergenza COVID-19» è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019. Tale limitazione non si applica alle attività che hanno avuto inizio nel 2020.