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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.4. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
41.4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.1 datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ovvero dall'espletamento delle procedure contrattuali previsto dai Decreti Interministeriali di costituzione o di adeguamento dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del medesimo decreto legislativo, dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, fermo restando l'obbligo di comunicazione che può essere inviata anche successivamente l'avvio della sospensione o della riduzione di orario. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. I datori di lavoro con attività plurilocalizzate, possono presentare un'unica domanda, con riferimento alla provincia ove ha sede legale l'impresa»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale e dai Fondi di cui agli articoli 26, 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 non si applica il tetto aziendale di cui ai Decreti Interministeriali di costituzione o di adeguamento nonché, per il Fondo di integrazione salariale, il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo medesimo.»;
   c) al comma 8, le parole: «alla data del» sono sostituite con le parole: «a far data dal».