Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La percezione dell'assegno ordinario non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'accesso alla prestazione dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.