Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Le Regioni e Province autonome» sono aggiunte le seguenti: «o il Ministero del lavoro e delle politiche sociali limitatamente alle imprese con sedi in più regioni»;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. Ai lavoratori con contratto di lavoro intermittente, si applica quanto previsto dal comma 1. I lavoratori intermittenti accedono al trattamento sulla base della media delle giornate lavorate negli ultimi 12 mesi a partire dal 23 febbraio 2020.