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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.098. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
41.098.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.

  1. Al personale medico, sanitario e tecnico, compresi i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché agli operatori socio-sanitari dipendenti del settore sanitario pubblico, direttamente impegnati nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è riconosciuta una mensilità aggiuntiva per l'anno 2020.
  2. Il beneficio di cui al precedente comma, è aggiuntivo alle misure di favore previste dal presente decreto, e non concorre alla formazione del reddito complessivo, nonché ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
  3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti criteri e modalità di erogazione della mensilità aggiuntiva di cui al comma 4-bis.
  4. All'onere recato dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a decorrere dall'anno 2020 entro il limite massimo di un miliardo di euro mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.