Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:
Art. 41-bis.
(Indennità malattia da COVID-19)
All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Salvo il caso di dolo o colpa grave da parte del datore di lavoro, i casi accertati di coronavirus in occasione di lavoro sono equiparati all'infortunio sul lavoro ai soli fini del trattamento economico in favore del lavoratore.».