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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.068. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
41.068.

  Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Anticipazione in corso d'opera e SAL emergenza COVID-19)

  1. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali in essere, il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla medesima data, lo stato di avanzamento dei lavori entro dieci giorni; nei successivi cinque giorni, viene emesso il certificato di pagamento. Gli ulteriori stati di avanzamento dei lavori sono adottati l'ultimo giorno di ogni mese solare. Si procede al pagamento dei lavori entro quindici giorni a far data dall'emissione del certificato di pagamento di cui ai periodi precedenti.
  2. I termini di pagamento di cui al comma 1, secondo e terzo periodo, si applicano anche ai contratti i cui bandi ed avvisi siano pubblicamente successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti, in relazione ai quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte.
  3. Con riferimento ai lavori di cui al comma 1, le stazioni appaltanti, al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, erogano, secondo le modalità e con le garanzie previste dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un'anticipazione pari al 20 per cento del valore delle prestazioni ancora da eseguire, da computare al netto dei lavori contabilizzati ai sensi del comma 1, primo periodo, anche laddove l'appaltatore abbia già usufruito dell'anticipazione previsto dal medesimo articolo 35, comma 18.
  4. Il comma 3 si applica anche ai contratti i cui bandi o avvisi siano precedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e anche in deroga a specifiche clausole contrattuali che prevedano il divieto di riconoscere o erogare anticipazione o sottopongano il diritto all'anticipazione a specifiche condizioni diverse.
  5. Il beneficiario decade dall'anticipazione di cui al comma 3, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
  6. Il pagamento di cui al comma 1, primo periodo, si applica anche in caso di sospensione dei lavori.
  7. All'esecutore sono riconosciuti i maggiori oneri, diretti e indiretti, riconducibili all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19.
  8. Sono altresì corrisposti all'appaltatore tutti i maggiori costi connessi all'adeguamento e all'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in ragione delle misure richieste dalla normativa vigente per contenere la diffusione del virus COVID-19, quali, a mero titolo esemplificativo:
   a) I costi dei dispositivi di protezione individuale per le attività lavorative per cui non è possibile rispettare la distanza di sicurezza;
   b) I costi per le misure di sanificazione, anche delle attrezzature manuali usate da più lavoratori, delle cabine delle attrezzature di lavoro e dei mezzi di trasporto;
   c) I costi derivanti da una diversa organizzazione dell'attività lavorativa, anche per quanto concerne gli spostamenti con i mezzi aziendali o la necessità di porre in essere una turnazione nel lavoro come nei baraccamenti, compresi i costi per l'installazione di nuovi apprestamenti;
   d) I costi derivanti da interventi richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni.

  9. Lo stato di avanzamento dei lavori di cui al comma 1 comprende anche i costi di cui al comma 8, così come elaborati dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e trasmessi al direttore dei lavori.
  10. Il superamento dei termini di pagamento di cui al comma 1, salvo che il contratto non preveda dei termini più favorevoli per l'appaltatore, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
  11. Le previsioni di cui alla presente disposizione si applicano fino al 31 dicembre 2020 o comunque, ove in data successiva, fino alla cessazione dello stato di emergenza, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.