stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.041. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
41.041.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Contributo di solidarietà a sostegno delle pensioni minime e dei disabili)

  1. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale, nonché di attuare misure di sostegno per le pensioni minime e le prestazioni previdenziali delle persone disabili, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per un periodo di cinque anni, è istituito un contributo di solidarietà a carico dei redditi da pensione di ammontare non inferiore a 5.000 euro netti.
  2. Il gettito derivante dal contributo di solidarietà confluisce in fondi comuni per l'equità previdenziale appositamente istituiti presso gli enti previdenziali e finalizzati a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni previdenziali di cui al comma 1.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.