Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Modificazioni all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in materia di indennità per i professionisti e per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)
1. All'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un'indennità mensile, sino al 30 giugno 2020, pari a 1.000 euro»;
b) al comma 2, le parole: «203,4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «803,4 milioni».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.