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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.038. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
41.038.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Indennità addetti ai servizi di controllo)

  1. Agli addetti ai servizi di controllo, con un contratto di lavoro anche a tempo determinato e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo e aprile pari a 600 euro mensili. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  2. Limitatamente al periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, i lavoratori di cui al presente articolo posso essere impiegati per garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici presso le strutture ospedaliere e territoriali o presso qualunque altra struttura individuata dall'autorità competente.
  3. L'indennità di cui al comma 1 è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.
  4. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.