Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente articolo:
Art. 41-bis.
(Fondo per i costi di adeguamento della sicurezza nei cantieri)
1. Per la copertura dei costi derivanti dall'applicazione delle prescrizioni di cui al protocollo sulla sicurezza nei cantieri allegato n. 7 al Dpcm 24 aprile 2020, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo per i costi della sicurezza nei cantieri, a valere su risorse del bilancio dello Stato e derivanti dai finanziamenti previsti dalla Commissione europea per l'emergenza sanitaria da Covid-19, con dotazione per l'anno 2020 pari a 1.000 milioni di euro.
2. Le modalità di costituzione e di riparto del Fondo previsto dal comma 1 sono definite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.