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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.0303. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
41.0303.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente articolo:

Art. 41-bis.
(Fondo per i costi di adeguamento della sicurezza nei cantieri)

  1. Per la copertura dei costi derivanti dall'applicazione delle prescrizioni di cui al protocollo sulla sicurezza nei cantieri allegato n. 7 al Dpcm 24 aprile 2020, è istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo per i costi della sicurezza nei cantieri, a valere su risorse del bilancio dello Stato e derivanti dai finanziamenti previsti dalla Commissione europea per l'emergenza sanitaria da Covid-19, con dotazione per l'anno 2020 pari a 1.000 milioni di euro.
  2. Le modalità di costituzione e di riparto del Fondo previsto dal comma 1 sono definite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.