Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo)
All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il primo comma aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione attività».