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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 41.014. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
41.014.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Credito di imposta per prestazioni di lavoro agile)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro che attivano a decorrere dal 23 febbraio 2020 modalità di prestazione di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura massima di 500 euro per dipendente a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari all'esecuzione del lavoro in modalità agile.
  2. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di cinque dipendenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.