Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano lavoro dipendente all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto».