Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
41-bis. Per l'intera durata dell'emergenza in corso e per l'intero anno successivo, le imprese agricole potranno ricorrere al contratto di prestazione occasionale al di fuori di ogni vincolo ed onere procedurale attualmente previsto dall'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 368, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, fermi gli obblighi di comunicazione di cui al comma 17 e l'entità minima del compenso di cui al comma 16.