Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Disposizioni a tutela dei disabili visivi e ciechi totali)
1. Con decreto di natura non regolamentare da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute, definisce misure adeguate alle condizioni dei disabili visivi e ciechi totali, con particolare riferimento alla previsione di deroghe al distanziamento sociale per gli accompagnatori.
2. Con il medesimo provvedimento previsto dal comma 1, e per le medesime finalità, sono altresì stabilite linee guida per le imprese esercenti il servizio di Trasporto Pubblico Locale, al fine di rendere accessibile ugualmente il servizio ai disabili visivi e ciechi totali.