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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.017. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
40.017.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Credito di imposta per prestazioni di lavoro agile)

  1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in favore dei datori di lavoro che attivano a decorrere dal 23 febbraio 2020 modalità di prestazione di lavoro agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito di imposta nella misura massima di 500 euro per dipendente a fronte delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari all'esecuzione del lavoro in modalità agile.
  2. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di cinque dipendenti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede si provvede entro il limite massimo di 700 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.