Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
1. In deroga all'articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tutti i contratti ad esecuzione periodica e continuativa derivanti da appalti di servizi e forniture con la Pubblica Amministrazione, per i quali, a causa dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono stati sospesi i servizi e le forniture, sono prorogati per sei mesi al fine di recuperare i periodi di inattività dovuti all'emergenza sanitaria.