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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.03. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
4.03.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di imprese culturali)

  1. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Anche in deroga all'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti concordano la temporanea modifica dei contratti pubblici in corso con le imprese culturali e creative di cui all'articolo 1, comma 57, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non possono effettuare le proprie prestazioni a causa delle misure straordinarie di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ovvero di quelle previste da altri provvedimenti normativi o amministrativi di urgenza, anche regionali o locali, aventi ad oggetto il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fermo restando il limite previsto dall'articolo 106, comma 7, del medesimo decreto. Nei casi in cui non sia possibile addivenire, in tutto o in parte, ad una temporanea modifica dei contratti, per tutta la durata della sospensione dell'esecuzione delle prestazioni ed anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le stazioni appaltanti riconoscono alle imprese culturali e creative un'indennità pari agli oneri gravanti nel periodo di sospensione dovuto alle cause di cui al precedente periodo in misura non inferiore all'80 per cento del corrispettivo contrattualmente previsto. Le presenti disposizioni per quanto compatibili si applicano anche ai contratti di concessione, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera vv), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in corso con le imprese culturali e creative.»