stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39.07. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
39.07.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Produzione di materiale sanitario)

  1. Al fine di garantire la produzione di un quantitativo minimo nazionale di dispositivi medici di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, nonché di dispositivi di protezione individuale ad uso sanitario, le Stazioni appaltanti riservano nell'ambito di ciascuna procedura di gara, a pena di esclusione, almeno il 25 per cento della fornitura a favore di materiale interamente realizzato e assemblato sul territorio nazionale.