Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Esenzione IVA per l'acquisto di respiratori polmonari e di dispositivi di protezione individuale)
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 19) è aggiunto il seguente:
«19-bis) le operazioni di acquisto di ventilatori, respiratori polmonari e ogni altro ausilio, apparecchio o dispositivo per il trattamento dei pazienti con insufficienza respiratoria nonché i dispositivi di protezione individuale per la protezione delle vie respiratorie, di occhi e viso, di mani e corpo».