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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.04. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
38.04.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Contratti di formazione medica specialistica finanziati da strutture sanitarie private accreditate)

  1. Le strutture sanitarie private accreditate e stipulatrici di accordi contrattuali ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che erogano assistenza ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, concorrono, alle condizioni stabilite dal presente articolo, al finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica. Il medico specializzando che fruisce del contratto finanziato ai sensi del presente articolo, al termine della formazione, è tenuto a prestare servizio nella struttura ospedaliera privata finanziatrice per almeno un anno.
  2. Il finanziamento del contratti di formazione medica specialistica è obbligatorio per le strutture ospedaliere private di cui al comma 1 aventi un numero di posti letto pari o superiore a 200. Il numero minimo annuo di contratti di formazione medica specialistica che ciascuna struttura privata di cui al primo periodo è tenuta a finanziare è determinato con il decreto di cui all'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, acquisito il parere del Ministro della salute e sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle strutture ospedaliere private accreditate.
  3. Il finanziamento dei contratti di formazione medica specialistica è facoltativo per le strutture ospedaliere private di cui al comma 1 aventi un numero di posti letto inferiore a 200. Alle predette strutture, per ciascun contratto finanziato, è riconosciuto dalla regione o dalla provincia autonoma competente un aumento del limite massimo di remunerazione stabilito negli accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in misura pari al 50 per cento dell'importo erogato dalla struttura a titolo di finanziamento del contratti di formazione medica specialistica.
  4. Ai fini del finanziamento del contratto di formazione medica specialistica, la struttura ospedaliera privata di cui al comma 1, previ accordi con le autorità accademiche, invia una comunicazione formale all'università.
  5. Le procedure amministrative per il finanziamento sono definite in accordo con l'università e devono comprendere il rilascio di un'apposita fideiussione, da parte della struttura privata accreditata, a garanzia dei pagamenti per gli anni successivi al primo.
  6. Ciascuna università comunica al Ministero dell'Istruzione il numero dei contratti di formazione medica specialistica finanziati dalle strutture ospedaliere private di cui al comma 1, che sono messi a concorso ai sensi della normativa vigente e assegnati in base a una distinta graduatoria nazionale. Una quota non inferiore al 10 per cento di tali contratti è destinata ai corsi di specializzazione in medicina di emergenza e urgenza e in anestesia e rianimazione.
  7. Il percorso di formazione medica specialistica di cui al presente articolo è equipollente a quello previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e si svolge presso la struttura ospedaliera privata finanziatrice, per la parte pratica di base, e presso le strutture della scuola di specializzazione, accreditate ai sensi dell'articolo 43 del medesimo decreto legislativo n. 368 del 1999, per la parte teorica, secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le strutture private finanziatrici, le università e le relative scuole di specializzazione.
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.