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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.022. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
38.022.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie)

  1. Ai dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura stabilita dall'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972 n. 633, dal 1o giugno 2020 fino al 31 dicembre 2020.
  2. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30) è aggiunto il seguente:
    «30-bis) dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie».

  3. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 648 milioni di euro per l'anno 2020 e in 81 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.