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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.012. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
38.012.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni per la sicurezza degli operatori sanitari)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
  «2. Ai lavoratori di cui al presente articolo, si applica la sospensione dell'attività e l'obbligo di isolamento fiduciario per almeno settantadue ore, e rientro in servizio solo previa effettuazione di tampone che attesti la negatività al COVID-19, nonché controlli diagnostici successivi.
   2-bis. Per il personale sanitario continuano a valere le previgenti disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei, così come disciplinate dai regolamenti e dalle direttive comunitarie in materia, assicurando agli operatori sanitari dispositivi almeno ffp2 per assistenza dei pazienti COVID-19, e ffp3 in corso di procedure invasive.».