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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.01. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
38.01.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Sorveglianza sanitaria)

  1. All'articolo 14 d decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, la lettera a) è soppressa;
   b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi riferibili al COVID-19 e tampone negativo, rientrano al lavoro proseguendo un monitoraggio clinico e diagnostico bisettimanale; altrimenti continuano l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata.
   1-ter. Per il personale sanitario continuano a valere le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dal Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo 2016/425 e dagli indirizzi dettati dall'Inail in materia».
   c) al comma 2, sostituire le parole: «respiratoria o esito positivo per COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «riferibile al COVID-19 tampone positivo per Sars-CoV-2.».