Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Sorveglianza sanitaria)
1. All'articolo 14 d decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è soppressa;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. A tutela dei pazienti e degli ambienti di lavoro gli operatori sanitari che siano stati a stretto contatto di pazienti COVID-19 positivi sono obbligati a rimanere a casa in isolamento fiduciario per 72 ore. Trascorso tale periodo, in caso di assenza di sintomi riferibili al COVID-19 e tampone negativo, rientrano al lavoro proseguendo un monitoraggio clinico e diagnostico bisettimanale; altrimenti continuano l'isolamento fiduciario fino alla quattordicesima giornata.
1-ter. Per il personale sanitario continuano a valere le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi comprese le norme sui dispositivi di protezione individuale (DPI), così come disciplinate dal Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo 2016/425 e dagli indirizzi dettati dall'Inail in materia».
c) al comma 2, sostituire le parole: «respiratoria o esito positivo per COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «riferibile al COVID-19 tampone positivo per Sars-CoV-2.».