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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.5. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
37.5.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il termine del 30 giugno 2020 previsto al comma 1 dell'articolo 113 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 30 ottobre 2020.
  1-ter. All'articolo 113, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   « d-bis) la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi al registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011 che regola l'esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio e tutte le scadenze relative ad obblighi di comunicazione in campo ambientale disposti da norme regionali o locali».

  1-quater. All'articolo 113 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Fino al 31 luglio 2020 sono sospese le sanzioni amministrative e penali in caso di motivata mancata o parziale esecuzione degli adempimenti previsti nell'autorizzazione e nei piani di monitoraggio periodico finalizzati al monitoraggio ed al controllo dei parametri di qualità ambientale, compresi quelli relativi alle emissioni dell'impianto ed al campionamento ed analisi dei rifiuti, nonché delle sostanze e materiali da questi ottenuti. È altresì sospese sino al 31 luglio 2020 l'obbligo di vidimazione previsto dall'articolo 190, comma 6, e dall'articolo 193 comma 6 lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».