Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 2-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
«1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, anche in caso di sopraelevazione, la ricostruzione è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, compresa quella tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti, purché sia effettuata assicurando la coincidenza dei limiti dell'area del sedime e nei limiti dell'altezza massima degli edifici circostanti».