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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.22. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
37.22.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Sino al 31 dicembre 2020, per i centri di raccolta dei rifiuti urbani di cui al decreto 8 aprile 2008, la durata del deposito di cui all'Allegato I, punto 7.1 del medesimo decreto è raddoppiata, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi nonché degli altri requisiti e condizioni previsti dal citato decreto.
   1-ter. Sino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e in materia di elaborazione dei piani di emergenza di cui all'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella legge 1o dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 208 e 213, nonché del titolo III-bis della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i titolari degli impianti già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D 15 (Deposito preliminare) e R 13 (Messa in riserva) possono aumentare la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 30 per cento. La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I titolari dei suddetti impianti e delle operazioni di recupero che intendono avvalersi di tale possibilità inviano apposita comunicazione all'autorità competente, in cui vengono indicati i quantitativi aggiuntivi dei rifiuti oggetto della deroga, nonché gli adeguamenti temporanei dell'impianto che, in deroga a quanto previsto nell'autorizzazione, si rendono a tal fine necessari. Detta comunicazione ha efficacia costitutiva e non necessita di approvazione da parte dell'autorità competente».