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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.21. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
37.21.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In considerazione della necessità di limitare al massimo lo spostamento delle persone fisiche e comunque delle oggettive difficoltà generate dalle contingenti misure restrittive adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 e del 10 marzo 2020 volti ad arginare la diffusione del virus COVID-19, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, e del conseguente impatto, in termini di operatività, che le stesse hanno sulle imprese ed enti che erogano prestazioni di consulenza tecnica e di servizio necessarie per l'assolvimento di comunicazione ed autocontrollo previsti in materia ambientale, sono disposte le seguenti proroghe e sospensioni di termini:
   a) il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante “Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale”, per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale ed il medesimo termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, recante il “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE” per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 5 del citato regolamento dell'Unione europea sono prorogati per l'anno 2020 al 30 settembre 2020;
   b) fatto salvo quanto previsto dalla precedente lettera a), per il periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 ed il 5 aprile 2020, salvo diversa data stabilita come termine delle misure restrittive adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed arginare la diffusione del virus COVID-19, restano sospesi tutti gli ulteriori termini per l'esecuzione di autocontrolli e per tutti gli adempimenti amministrativi, ivi comprese le richieste di rinnovo o la proroga di autorizzazioni, comunque previsti a carico dei privati o dei gestori da disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti amministrativi in materia ambientale. I termini previsti alla scadenza della sospensione saranno conteggiati tenendo conto del periodo intercorso anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020;
   c) i termini di cui agli articoli 32, comma 3, e 34, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante l'attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra e il termine di cui all'articolo 7, comma 2, della Deliberazione 16/2013 del 25 luglio 2013 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto sono prorogati, per l'anno 2020, al 30 settembre 2020».