Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «per i novanta giorni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per i 365 giorni successivi»;
b) al comma 2, terzo periodo, le parole: «rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza», sono sostituite dalle seguenti: «rilasciati sino al 31 dicembre 2020»;
c) al comma 2-bis, primo periodo, le parole: «prorogati di novanta giorni», sono sostituite dalle seguenti: «prorogati di 365 giorni e scadono comunque non prima di un anno dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza».