Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano, in quanto compatibili, anche agli immobili del demanio militare.