Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Anticipazione contrattuale)
1. Al comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 91 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 24, dopo le parole: «32, comma 8, del presente codice», sono aggiunte le seguenti: «, nonché sulla parte della prestazione contrattuale non ancora svolta e in caso di contratti relativi a procedure bandite prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2019, n. 160».