Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
1. Per l'anno 2020, è sospesa l'esecuzione degli accordi di composizione, dei piani del consumatore e delle procedure di liquidazione di cui agli articoli 12, 12-bis e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3, pendenti presso i competenti tribunali alla data del 31 dicembre 2019.