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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 37.01. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
37.01.

  Dopo l'articolo 37, inserire i seguenti:

Art. 37-bis.
(Fondo straordinario per la realizzazione di spese di investimento)

  1. Per favorire il rilancio economico in conseguenza della grave crisi dovuta alla diffusione del contagio da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo straordinario per il finanziamento di spese di investimento nel territorio della provincia di Bergamo, gravemente colpito dalla pandemia.
  2. Il Fondo di cui al comma 1, avente dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, è destinato al finanziamento di opere di realizzazione di nuove infrastrutture stradali di interesse sovracomunale, alla manutenzione straordinaria dei ponti e alla risoluzione di problematiche di dissesto idrogeologico, dando priorità al territorio dei comuni appartenenti alla Comunità Montana Valle Seriana ed alla Comunità Montana Valle Brembana.

Art. 37-ter.
(Commissario straordinario)

  1. Per la gestione del Fondo di cui all'articolo 37-bis, al fine di garantire in via d'urgenza la progettazione, l'affidamento e la cantierizzazione delle opere, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentiti il Presidente della Provincia di Bergamo, il Presidente della Comunità Montana Valle Seriana ed il Presidente della Comunità Montana Valle Brembana, è nominato un Commissario straordinario, di seguito nel presente capo: «Commissario straordinario». La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di ventiquattro mesi e può essere prorogato o rinnovato per non oltre un triennio dalla prima nomina.
  2. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di personale pari a venti unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale e la restante quota di unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni, con esclusione del personale docente educativo e amministrativo tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente di livello dirigenziale generale sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura sono riconosciute la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere anche nominati fino ad un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario straordinario. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. Agli oneri di cui al presente comma e di cui al comma 4 provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 6. A tal fine è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.
  3. Per le attività urgenti di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione di lavori, servizi e forniture, il Commissario straordinario può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, previa intesa con gli enti territoriali interessati, delle strutture e degli uffici Provincia di Bergamo, dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, di ANAS s.p.a., delle Autorità di distretto, nonché, mediante convenzione, dei concessionari di servizi pubblici e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico.
  4. Il Commissario straordinario può nominare, con proprio provvedimento, in aggiunta al contingente di venti unità, fino a due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di 12 mesi e può essere rinnovato.
  5. Per la progettazione, l'affidamento e la cantierizzazione delle opere, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate speciali misure amministrative di semplificazione per il rilascio della documentazione antimafia, anche in deroga alle relative norme. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al primo periodo, il Commissario straordinario, adottato il relativo decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Provincia o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Anche nelle more dell'adozione del decreto di cui al terzo periodo, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrate, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese chiamate a svolgere le attività di cui al presente comma, con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi.
  6. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, sulla quale confluiscono le risorse pubbliche all'uopo destinate.
  7. Agli atti del Commissario straordinario si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Art. 37-quater.
(Misure in materia fiscale)

  1. I fabbricati strumentali insistenti sul territorio dei comuni della provincia di Bergamo sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza e sino al 31 dicembre 2022. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso ai Comuni del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.

Art. 37-quinquies.
(Sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento)

  1. Alle imprese, ai lavoratori autonomi ed ai liberi professionisti aventi sede operativa all'interno dei comuni della provincia di Bergamo, che nel periodo dell'emergenza hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2016- 2019, è riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100 per cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 500.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili, ove previste, attinenti ai periodi di riferimento.
  2. I criteri e le modalità per l'erogazione delle somme, nel limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno 2020, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza, che è all'uopo integrata, per la somma di euro 5 milioni, con le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 37-sexies.
(Istituzione della zona economica speciale per il sostegno alle imprese colpite dall'evento)

  1. Nel territorio della Provincia di Bergamo è istituita una zona economica speciale.
  2. Alle imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona economica speciale di cui al comma 1, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa o di lavoro autonomo svolta nella zona economica speciale di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 200.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona economica speciale;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona economica speciale di cui al comma 1, nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona economica speciale;
   d) riconoscimento di un credito di imposta, irrilevante ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sui redditi e per l'imposta regionale sulle attività produttive, pari al 100 per cento di ogni spesa di investimento effettuata negli anni 2020, 2021 e 2022 relativa allo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale, a valere sulle imposte eccedenti la soglia di esenzione di cui alla lettera a) del presente comma e, per il residuo, in quote costanti sulle imposte dovute per i cinque anni di imposta successivi al 31 dicembre 2022;
   e) accesso a regimi procedimentali speciali, individuati anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, finalizzati all'accelerazione dei termini ed alla riduzione degli adempimenti previsti da procedure e regimi definiti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile.

  3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e per quello successivo.
  4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona economica speciale entro il 31 dicembre 2020.
  5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
  7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Art. 37-septies.
(Contributi agli investimenti dei comuni)

  1. Per favorire la ripresa economica, ai comuni della provincia di Bergamo sono attribuite le seguenti ulteriori risorse, da destinare al finanziamento di interventi di edilizia scolastica, efficientamento energetico e adeguamento sismico di immobili pubblici, sviluppo sostenibile, sicurezza ed adeguamento delle infrastrutture stradali:
   a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 200.000;
   b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000;
   c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 300.000;
   d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 400.000;
   e) ai comuni con popolazione superiore ai 50.001 è assegnato un contributo pari ad euro 500.000.

  2. Ai comuni che fanno parte della Comunità Montana Valle Seriana e della comunità Montana Valle Brembana il contributo di cui al comma 1 è aumentato del 25 per cento.
  3. L'esecuzione delle opere finanziate con le risorse di cui al presente articolo deve avere inizio entro il 30 novembre 2020.
  4. Le risorse assegnate verranno erogate per il 70 per cento entro il 30 giugno 2020 e per il restante 30 per cento in seguito al collaudo delle opere.
  5. In caso di mancato avvio dei lavori nel termine stabilito al comma 3, le risorse non impiegate verranno ripartite tra i comuni adempienti, in proporzione al numero di abitanti.

Art. 37-octies.
(Esenzione dal pagamento del canone RAI)

  1. I residenti nei territori dei comuni della provincia di Bergamo, nonché i lavoratori autonomi e le imprese aventi sede operativa nei medesimi territori, sono esentati dal pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
  Conseguentemente, dopo il Capo V, aggiungere il seguente:

Capo V-bis
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO