Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Ai fini dello svolgimento delle attività presso i Tribunali, le Corti di Appello ed ogni altra sede luogo di attività degli uffici giudiziari, all'interno dei locali devono essere forniti gratuitamente idonei presidi di sicurezza individuale e garantiti un buon livello di qualità dell'aria, mediante la ventilazione periodica, le decontaminazioni delle superfici e l'utilizzo di sistemi di condizionamento con tecnologie appropriate.
4-ter. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.