Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, secondo periodo, sono aggiunti i seguenti:
Nel rito degli appalti e negli altri riti abbreviati le brevi note sono depositate nel termine perentorio di un giorno libero prima dell'udienza.
In tutti i casi, alla controparte è riservata facoltà di deposito di una breve replica scritta, nelle dodici ore successive alla mezzanotte del giorno di cui al periodo precedente.