Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La sospensione dei termini processuali disposta dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 non si applica ai procedimenti penali nei quali siano stati effettuati sequestri a seguito di perquisizioni: né ai procedimenti di convalida del sequestro preventivo di urgenza disposto dal Pubblico Ministero o dalla Polizia Giudiziaria ai sensi del disposto del comma terzo dell'articolo 321 del codice di procedura penale.