Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il periodo di sospensione di novanta giorni del termine di impugnazione previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si intende cumulabile con il periodo di sospensione dei termini previsto dall'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e suoi successivi prolungamenti, proroghe differimenti.