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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.025. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
36.025.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Indennità per i magistrati onorari in servizio)

  1. In favore dei magistrati onorari di cui agli articoli 1 e 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è corrisposta un'indennità mensile parametrata all'importo annuo di euro 66.000, rivalutata annualmente, ed al netto degli oneri previdenziali ed assistenziali.
  2. I magistrati onorari di cui al comma 1 permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni fino al raggiungimento del limite di età individuato nell'articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.
  3. Le dotazioni organiche, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 dei 19 marzo 2018 relative ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, sono rideterminate, rispettivamente in «3.300» e «1.800» unità.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministro della giustizia.