Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia)
1. All'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «danneggiate dall'epidemia di COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «, stante la crisi economica generata dall'epidemia di COVID-19»;
b) al comma 3, le parole: «in via temporanea» e «diretta» sono soppresse;
e) il comma 4 è soppresso.
2. All'articolo 126, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 17, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. All'onere derivante dall'articolo 56, valutato in 800 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui l'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».