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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.011. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
36.011.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Disposizioni temporanee in materia di collocamento a riposo dei magistrati)

  1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale, e di contenere il numero di vacanze di organico, su domanda dell'interessato da presentare entro il 15 giugno 2020, è aumentata di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, come prevista dai rispettivi ordinamenti, dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, degli avvocati e procuratori dello Stato in servizio alla data del 9 aprile 2020, nonché dei medici e chirurghi universitari od ospedalieri che, alla stessa data, esercitano attività clinica presso strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale.
  2. Il personale di cui al presente articolo, collocato a riposo dall'8 aprile 2019 sino all'8 aprile 2020, può esercitare la facoltà di cui al comma 1 con istanza da presentare alla rispettiva amministrazione, a pena di decadenza, entro il 15 giugno 2020. Tale personale è riammesso nei ruoli nella posizione da ultimo ricoperta, salvo che alla data di presentazione della suddetta istanza la posizione sia già da altri rivestita. In tale evenienza è data facoltà di concorrere ai posti non ancora assegnati, i cui termini per la partecipazione sono riaperti limitatamente al periodo residuo di richiamo in servizio per effetto del presente articolo. Il periodo trascorso tra la data di collocamento a riposo e la ripresa delle funzioni è aggiunto, a domanda, al compimento del settantaduesimo anno d'età.
  3. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia alla data del 15 giugno 2025.