Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Limitazioni alla responsabilità civile penale e amministrativo-erariale delle strutture sanitarie e degli esercenti le professioni sanitarie)
1. Durante il periodo dello stato di emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ed eventuali successive modifiche o proroghe, o in dipendenza dalla stessa emergenza, la responsabilità civile, penale e amministrativo-erariale degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture sanitarie e socio sanitarie, pubbliche e private, è limitata alle sole ipotesi di condotte dolose, in deroga ad ogni altra disposizione vigente ed in ragione dello straordinario periodo di emergenza e di impegno eccezionale cui sono chiamati i sanitari.