stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.097. in Assemblea riferita al C. 2461-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/05/2020  [ apri ]
35.097.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Sostegno alla mobilità delle imprese)

  1. Alla lettera b), comma 1, dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificare come segue:
   a) le parole «35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro, da aggiornare agli indici ISTAT con cadenza biennale»;
   b) infine, sopprimere le parole «i predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».

  2. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 e di riallineare il trattamento fiscale delle imprese italiane che si avvalgono di auto aziendali a quello dei principali Paesi europei, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, alla lettera c) dell'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire le parole «40 per cento» con le parole «100 per cento».
  3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.000 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.